Omicidio stradale anche per divieto di sosta

Un attore, recatosi al parco per fare una passeggiata col cane, parcheggia in divieto di sosta.
Dopo poco, uno scooterista si schianta contro la sua auto.
E’ omicidio stradale.
L’art. 589-bis c.p., introdotto dalla L. 23/3/2016 n. 41 – integralmente sostituito dalla L. 26/9/2023 n. 138, che ne ha esteso la disciplina anche all’omicidio nautico – prevede tre livelli sanzionatori di diversa entità, in ragione del grado di colpa crescente attribuita su base presuntiva e predeterminata.
L’ipotesi base, di cui al comma 1, punisce l’evento letale cagionato da “chiunque” violi le norme sulla disciplina “della circolazione stradale” – o della navigazione marittima o interna – con qualunque condotta colposa nell’attività circolatoria.
Infatti, la Grundnorm di cui all’art. 140 C.d.S., recante il “principio informatore della circolazione” di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio e da salvaguardare la sicurezza, è rivolta a tutti “gli utenti della strada” – e non solo ai conducenti.
Nell’ampia definizione di “circolazione”, recata dall’art. 3 c. 1 n. 9 C.d.S., sono compresi il movimento – c.d. fase dinamica – ma anche la fermata e la sosta – c.d. fase statica – preliminare o successiva, in relazione sia all’ingombro determinato dal veicolo, sia alle operazioni propedeutiche alla partenza, o connesse alla fermata, nonché rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere.
Nel caso di specie, se il veicolo non fosse stato in divieto di sosta, si sarebbe evitato il verificarsi dell’evento.
L’esito è una sentenza di applicazione della pena su richiesta che, con il riconoscimento di tutte le attenuanti, è arrivata a 5 mesi e 10 giorni di reclusione, con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per 1 anno.

Memento.

Avv. Fabio Piccioni, Area Legale AFVS


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