IBAN IT91R0760101600000097175442 - C/C POSTALE 97175442
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), operativo dal 12 giugno 1971, è amministrato, sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Consap con l'assistenza di un apposito Comitato, presieduto dal Presidente della Società, o in sua vece, dall'Amministratore Delegato, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap, dell'Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.
Imprese Designate
La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall'Ivass con provvedimento valido per un triennio (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015; per consultare il provvedimento clicca qui
Massimali
L'intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall'11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro.
Precedentemente a far data dall'11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall'11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro.
Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date clicca qui.
Tipologie di sinistri
Ipotesi A - veicoli o natanti non identificati, per soli danni alla persona (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di Euro 500,00, in caso di danni gravi alla persona) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Ipotesi B - veicoli o natanti non assicurati, per danni alla persona nonché per danni alle cose con una franchigia, per quest'ultimi, di Euro 500,00 (dal 24 novembre 2007, a seguito del decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente) – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Ipotesi C - veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In questa ipotesi si distinguono le seguenti tre procedure, di cui solo la terza attualmente attiva:
Ipotesi D - veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario, sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Il Fondo provvede al risarcimento del danno nei seguenti casi ulteriori:
Ipotesi Dbis - sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi della UE + Islanda, Norvegia e Lichtenstein) avvenuti nel periodo intercorrente dalla data di accettazione della consegna del veicolo e lo scadere del termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui;
Ipotesi Dter - sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter), sia per i danni alla persona che per i danni alle cose – per presentare la relativa domanda di risarcimento clicca qui.
Quali sono le ipotesi di intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada?
Per le ipotesi di intervento vedi art. 283 del D.lgs n. 209 7/9/05 (clicca qui).
Non rientrano invece nelle ipotesi di intervento del Fondo di garanzia vittime della strada i sinistri causati da veicoli o natanti non soggetti all'obbligo di assicurazione r. c. a. e da animali.
Quanto tempo si ha per chiedere il risarcimento dei danni al Fondo di garanzia vittime della strada?
Per i sinistri con lesioni a persone e cose il diritto al risarcimento del danno si prescrive normalmente in 2 anni. Pertanto la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro la data suddetta decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Per i sinistri con decesso il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 10 anni. Pertanto la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata entro la data suddetta decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Come fare per avere la ricevuta di pagamento di una tassa di registro (F23 e RAV)?
A seguito di richiesta scritta dell'interessato, inviata anche via fax, (n. fax 06/8411844) nella quale siano specificate le esatte generalità di quest'ultimo, Consap invia la ricevuta di pagamento della tassa di registro.
Come fare per avere la certificazione dell'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto relativa ad una parcella?
Consap provvederà ad inviare l'attestazione dell'avvenuto versamento della ritenuta d'acconto all'indirizzo indicato nella parcella in tempo utile ai fini della dichiarazione IRPEF dell'anno di riferimento.
Fonte: Sito internet Consap S.p.A. – Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
Per informazioni contattare il numero 02-823.967.22 dal Lunedì al Venerdì 9:00/13:00 - 14:00/18:00 Mail: info@fondovs.it
Con bonifico bancario
Intestato a Basta Sangue Sulle Strade Onlus
BancoPosta
IBAN: IT91R0760101600000097175442
Con bollettino postale
Intestato a Basta Sangue Sulle Strade Onlus
Conto corrente postale n° 97175442
Il Fondo Vittime della Strada è gestito dalla AFVS - Associazione Familiari e Vittime della Strada - ONLUS, Sede Legale: Viale Abruzzi 13/A – 20131 Milano – Codice Fiscale n. 97524270150 – P.IVA 07712560965 - Fondo Vittime della Strada è un marchio registrato.
IBAN IT91R0760101600000097175442 - C/C POSTALE 97175442