IBAN IT91R0760101600000097175442 - C/C POSTALE 97175442
Introduzione
Per effettuare una donazione nell’ambito della messa alla prova seleziona l’importo cliccando sui riquadri predefiniti oppure inserisci l’importo direttamente nel campo di testo. Al termine della procedura ti verrà inoltrata via email la ricevuta di pagamento, nonché una certificazione di avvenuto versamento che potrai utilizzare e/o esibire agli organi competenti (Giudice/UEPE/Avvocato). Per maggiori informazioni chiama l’ufficio donazioni al n. 02-82396722.
Donazione Messa alla prova e Giustizia riparativa
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Non Impostato
Obiettivo Di Finanziamento -
€244.111,00
I Fondi Raccolti -
Nessun termine fissato
Metodo fine Campagna
Descrizione
PAGAMENTI SICURI
Dona in sicurezza con il circuito di pagamento diretto attraverso GestPay di Banca Sella S.p.A. la più utilizzata e intuitiva piattaforma di pagamento online. Puoi scegliere molteplici metodi di pagamento.
Benefici Fiscali
Il Fondo Vittime della Strada è gestito dall’AFVS – Associazione familiari e vittime della strada, Ente del Terzo Settore. Tutte le donazioni a favore della AFVS sono, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 117/2017, fiscalmente deducibili o detraibili secondo i limiti indicati dalla legge, purché siano tracciabili e quindi effettuate attraverso bonifici bancari, versamenti in conto corrente postale, assegni circolari o bancari intestati a AFVS Associazione Familiari e Vittime della Strada recanti la clausola “non trasferibile” e carte di credito (anche prepagate).
Persone fisiche: Le donazioni liberali in denaro o in natura sono detraibili dall’imposta lorda per una somma pari al 30% delle erogazioni liberali, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. In alternativa sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (art.83 co.1 e 2 D.lgs n.117/2017).
Enti e società: Le donazioni liberali in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. L’eventuale eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto anno, fino a concorrenza del suo ammontare (art.83 co.2 D.lgs n.117/2017).