La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024, ha stabilito che non è possibile escludere automaticamente il diritto al risarcimento per chi accetta un passaggio da un conducente in stato di ebbrezza. In passato, si riteneva che una vittima consapevole di questa condizione fosse sempre parzialmente o totalmente colpevole e quindi non sempre avente diritto al risarcimento. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che ogni caso deve essere valutato singolarmente, senza applicare presunzioni automatiche di colpa.
Il giudice di merito dovrà esaminare con attenzione tutte le circostanze del sinistro, come il comportamento del passeggero e del conducente, per stabilire se e in che misura la vittima abbia contribuito all’incidente. Anche se la vittima ha accettato consapevolmente di viaggiare con un guidatore ubriaco, quindi, non si può presumere la sua responsabilità né, viceversa, escludere del tutto a priori il suo diritto al risarcimento.
Questa decisione è in linea con la normativa europea, in particolare con la direttiva 2009/103, che vieta agli Stati membri di adottare leggi che limitano il risarcimento del passeggero solo perché consapevole dello stato di ebbrezza del conducente.
In sintesi, il diritto al risarcimento del passeggero può essere ridotto in base al concorso di colpa, ma non può essere negato in via assoluta.
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Last modified: 17 Gennaio 2025