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Danno al mezzo, si alla riparazione anche se antieconomica
La Cassazione ha recentemente depositato l’ordinanza 10686/2023 che offre un’importante precisazione riguardo al diritto di far riparare un veicolo danneggiato in un incidente, anche se il costo dei lavori supera il valore del mezzo prima del sinistro. La sentenza ribadisce il principio secondo cui di regola il danno va risarcito in forma specifica, favorendo la riparazione e ponendo i costi a carico del danneggiante. Tuttavia, quando la riparazione risulta eccessivamente onerosa, si passa al risarcimento per equivalente, ossia al pagamento di una somma pari alla perdita di valore del bene, ai sensi dell’articolo 2058 del Codice civile.
L’importanza della pronuncia sta nel chiarire cosa si debba intendere per eccessiva onerosità. La Cassazione afferma che di tale onerosità si parla quando il costo delle riparazioni supera notevolmente il valore di mercato del veicolo, caricando sul danneggiante un peso sproporzionato e finendo per arricchire in modo ingiustificato il danneggiato. Tuttavia, l’avverbio “notevolmente” introduce un elemento di discrezionalità valutativa, poiché non basta una semplice riparazione antieconomica a giustificare il risarcimento per equivalente. Occorre, infatti, una sproporzione sensibile che porti un effettivo vantaggio al danneggiato, aumentando il valore del veicolo rispetto a quello ante sinistro.