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Giustizia penale, il Consiglio dei Ministri ha approvato giovedì scorso all’unanimità gli emendamenti al disegno di legge recante “delega al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d’appello” (D.D.L. n. A.C. 2435), proposti dalla Ministra della Giustizia, Marta Cartabia.
Molte sono le proposte di modifica e miglioramento in termini di efficienza ed efficacia della giustizia penale e riguardano alcuni importanti snodi dietro cui si celano le maggiori difficoltà del processo così come attualmente concepito.
Un importante passaggio riguarda la Giustizia riparativa (Vedi per approfondimenti https://www.associazionevittimedellastrada.org/giustizia-riparativa/ e http://www.fondovittimedellastrada.it/donazione-messa-alla-prova .
Si prevede una delega al Governo per introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, nelle diverse fasi del procedimento penale.
Tra gli aspetti oggetto della disciplina vi sono la formazione e l’accreditamento dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa. Per ciò che concerne la sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato si delega il Governo a estendere l’ambito di applicabilità dell’art. 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto. Si prevede inoltre che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.
Viene prevista la definizione di “Vittima di reato”. Si delega al Governo a definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato. La delega prevede che venga considerata vittima del reato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.
Infine, per ciò che riguarda le condizioni di procedibilità, si delega il Governo a prevedere il regime di procedibilità a querela per tutte le ipotesi di lesioni personali stradali di cui all’art. 590 bis, comma 1 c.p., nonché ad estendere la querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d’ufficio se la vittima è incapace per età o infermità.
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