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Fondo di garanzia

Questi argomenti sono trattati con l’obiettivo di prevenire incidenti, educare alla guida responsabile e sensibilizzare sui rischi connessi alla strada.

Fondo di garanzia per le vittime della strada

Il Fondo Vittime della Strada finanzia corsi di formazione sulla sicurezza stradale attraverso questi principali argomenti:

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) interviene in caso di incidente stradale causato da:

In particolare, l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è previsto per il risarcimento dei danni alla persona, sia in caso di lesioni che di decesso. Per i danni alle cose, invece, l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è previsto solo in caso di lesioni gravi (oltre 9% invalidità) o gravissime/morte.

Inoltre, l’intervento del Fondo è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. Per i danni alla persona, il massimale è di 6.450.000 euro per sinistro; per i danni alle cose, il massimale è di 1.300.000 euro per sinistro.

Per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è necessario presentare una domanda entro due anni dall’incidente, in caso di lesioni a persone o cose, o entro dieci anni dall’incidente, in caso di incidente con decesso. La domanda deve essere presentata alla Consap (www.consap.it), che è l’ente gestore del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:

La gestione delle pratiche di risarcimento danni di competenza del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FGVS) sono particolarmente complesse, suggeriamo di rivolgersi ad un avvocato esperto o all’Area Legale dell’ Associazione Familiari e Vittime della Strada (www.associazionevittimedellastrada.org) dove troverete un Team di avvocati e professionisti altamente qualificati.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della strada (FGVS) è gestito da Consap ed è stato istituito per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidenti stradali causati, nella maggior parte dei casi, da veicoli non identificati, non assicurati, posti in circolazione contro la volontà del proprietario o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta. L’istruttoria e la liquidazione dei danni sono effettuate dalle Imprese Assicurative designate dall’IVASS.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato istituito con legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private) ed è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato, sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Consap con l’assistenza di un apposito Comitato presieduto dal Presidente della Società o, in sua vece, dall’Amministratore Delegato ed è composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

La liquidazione dei danni, per i casi indicati di seguito, ai sensi dell’art. 286 del D.Lgs. 209/2005, è effettuata a cura delle Imprese Designate dall’Ivass (il provvedimento in vigore dal 1 luglio 2015 è il n. 32 del 19 maggio 2015, è consultabile nella sezione “Normativa”).

L’intervento del Fondo per i casi indicati di seguito, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro (dall’11 giugno 2022 € 6.450.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.300.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro. Precedentemente a far data dall’11 giugno 2017 € 6.070.000,00 nel caso di danni alle persone, per sinistro; €1.220.000,00 nel caso di danni alle cose, per sinistro; a far data dall’11 giugno 2012 € 5.000.000,00 per danni a persona per sinistro, € 1.000000,00 per danni a cose per sinistro; a far data dall’11 dicembre 2009, € 2.500.000,00 per danni a persona per sinistro ed € 500.000,00 per danni a cose per sinistro).

Per consultare i massimali di legge relativi ai sinistri verificatisi prima di tali date scarica il pdf “Elenco del massimali”

Procedura completa

Procedura per le richieste di risarcimento

Ipotesi A – veicoli o natanti non identificati

Per soli danni alla persona: a partire dal 24 novembre 2007, in seguito al decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, il risarcimento è dovuto anche per i danni alle cose, con una franchigia di 500,00 Euro in caso di danni gravi alla persona.

Ipotesi B – veicoli o natanti non assicurati

Il risarcimento per danni alla persona sarà completo, mentre per i danni alle cose sarà applicata una franchigia di Euro 500,00. Dal 24 novembre 2007, in seguito al decreto legislativo n.198 del 6 novembre 2007, i danni alle cose verranno risarciti integralmente.

Ipotesi C – veicoli o natanti assicurati con Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa

sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Ipotesi D – veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario

sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Ipotesi Dbis – Sinistri causati da veicoli spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo (Paesi dell’UE, Islanda, Norvegia e Liechtenstein)

Il risarcimento copre sia i danni alla persona che i danni alle cose per sinistri avvenuti nel periodo compreso tra la data di accettazione della consegna del veicolo e il termine di 30 giorni (Art. 283, comma 1, lett. d-bis).

Ipotesi Dter – Sinistri causati da veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo (Art. 283, comma 1, lett. d-ter)

Il risarcimento copre sia i danni alla persona che i danni alle cose.

Per generare il modulo di richiesta di risarcimento presente nella Home del FGVS:

  • Selezionare la tipologia di sinistro.
  • Specificare la data del sinistro.
  • Indicare la regione in cui si è verificato il sinistro.
  • Indicare il tipo di danno subito.

Il modulo di richiesta elettronico è composto dalle seguenti sezioni:

  • Intestazione: Include l’indirizzo dell’impresa designata competente e l’indirizzo di Consap.
  • Oggetto: Indica la tipologia di sinistro selezionata durante la generazione del modulo.
  • Sezione Richiedente: Sempre presente e obbligatoria, deve essere compilata con le generalità del richiedente, il suo indirizzo e il titolo con cui presenta la domanda di risarcimento.
  • Sezione Sinistro: Sempre presente e obbligatoria, deve essere compilata con la data, il luogo e le modalità di accadimento del sinistro.
  • Sezione Veicolo Danneggiante: Presente solo se il tipo di sinistro lo prevede, deve essere compilata con le informazioni disponibili sul tipo e targa del veicolo danneggiante, gli estremi del proprietario, del conducente e dell’assicurato del veicolo danneggiante.
  • Sezione Danni a Cose: Presente solo se sono avvenuti danni a cose, deve essere compilata con il tipo e la targa dell’eventuale veicolo danneggiato, gli estremi del proprietario del bene danneggiato, una descrizione sintetica dei danni subiti, l’indirizzo al quale i beni danneggiati possono essere verificati e un riferimento telefonico per fissare la data della perizia.
  • Sezione Danneggiato: Presente solo se sono avvenuti danni a persone, deve essere compilata obbligatoriamente con le generalità e l’indirizzo di residenza di ogni persona danneggiata e una descrizione sintetica dei danni fisici subiti.
  • Sezione Dichiarazione: Deve indicare obbligatoriamente il numero totale di persone danneggiate, il numero dei documenti allegati alla richiesta, la data della richiesta e il nome e cognome del richiedente che firma la richiesta.

Al termine della compilazione, salvare il file sul proprio computer.

Per completare questo passaggio, aprire il file salvato nel passo precedente, stamparlo in due copie (una per l’impresa designata e una per Consap) e firmare entrambe le copie in calce.

Dopo aver completato i passaggi precedenti, inviare per raccomandata o PEC all’indirizzo dell’impresa designata, indicato sul modulo di domanda, i seguenti documenti:

  • Modulo di richiesta di risarcimento compilato e firmato dal richiedente.
  • Copia leggibile di un documento di identità del richiedente.
  • Documentazione attestante i danni a cose subiti.
  • Documentazione attestante i danni a persone subiti.
  • Ogni altro documento utile a supportare la domanda, come verbali di autorità intervenute sul luogo del sinistro, referti medici, prove testimoniali, ecc.

Per completare il quinto ed ultimo passaggio, procedere come segue:

  • Scannerizzare la seconda copia cartacea del modulo di richiesta di risarcimento, compilata e firmata dal richiedente.
  • Allegare il file scannerizzato a una email e inviarla all’indirizzo di posta elettronica certificata: richiestedirisarcimento@pec.consap.it.

In alternativa, è possibile spedire per raccomandata la seconda copia cartacea del modulo di richiesta di risarcimento, compilata e firmata dal richiedente, senza allegati, all’indirizzo di Consap indicato sul modulo di domanda.

NORMATIVA FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo Vittime della Strada finanzia corsi di formazione sulla sicurezza stradale attraverso questi principali argomenti:

Excursus normativo

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, istituito con la legge n. 990 del 1969 (abrogata con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni Private), è operativo dal 12 giugno 1971. È amministrato dalla Consap sotto la vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con l’assistenza di un apposito Comitato.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Consap, o in sua vece, dall’Amministratore Delegato, ed è composto da rappresentanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap, dell’Ivass, delle imprese di assicurazione e dei consumatori.

– Legge n. 990 del 24.12.1969 (abrogata e sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private)

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

– D.P.R. n. 973 del 24.11.1970

(abrogato dal Codice delle Assicurazioni Private e sostituito dal Regolamento del Fondo Strada di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 98 del 28.04.2008)

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

– Legge n. 39 del 26.02.1977

(abrogata e sostituita dal Codice delle Assicurazioni Private)

Modifica della disciplina dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

– Legge n. 738 del 24.11.1978

(abrogata dal Codice delle Assicurazioni Private)

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa.

– D.P.R. n. 45 del 16.01.1981 (abrogato dal Codice delle Assicurazioni Private e sostituito dal Regolamento del Fondo Strada di cui al Decreto del Minisitero dello Sviluppo Economico n. 98 del 28.04.2008)

Modificazioni al regolamento sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973.

– Decreto legislativo n. 209 del 07.09.2005 (Codice delle Assicurazioni Private)

Decreto legislativo recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di assicurazioni private – codice delle assicurazioni private (07.09.05).

– Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

– Decreto Legislativo n. 198 del 6 novembre 2007

Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/5/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CEE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

– Decreto n. 98 del 28 aprile 2008

Decreto n. 98 del 28 aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico: regolamento recante condizioni e modalità di amministrazione, di intervento e di rendiconto del Fondo di garanzia per le vittime della strada e del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nonché composizione dei relativi comitati, ai sensi degli articoli 285 e 303 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209.

– Provvedimento IVASS n. 32 del 19 maggio 2015

Designazione delle imprese incaricate della liquidazione dei sinistri posti a carico del Fondo di garanzia per le Vittime della Strada.

Risposte alle domande più comuni che ci vengono fatte quotidianamente

Consulta le domande che altre persone ci hanno fatto, qui trovi alcune delle risposte che i nostri associati ci rivolgono. Se non trovi la risposta alla tua domanda, contattaci senza impegno, risponderemo molto volentieri ai tuoi dubbi.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada interviene nei seguenti casi di sinistro:

a. Veicolo o natante non identificato.

b. Veicolo o natante non coperto da assicurazione.

c. Veicolo o natante assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica che, al momento del sinistro, si trovi in stato di liquidazione coatta o venga successivamente posto in tale stato.

d. Veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario (ad esempio, in caso di furto).

d-bis. Veicolo non assicurato, spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, durante il periodo che intercorre dalla data di accettazione di consegna del veicolo e il termine di trenta giorni successivi.

d-ter. Veicolo estero con targa non corrispondente o non più corrispondente al veicolo stesso.

L’istruttoria, la gestione e la liquidazione del sinistro sono curate da un’impresa designata dall’IVASS. Per consultare l’elenco delle imprese designate, è disponibile una pagina dedicata sul sito www.consap.it.

L’impresa designata si occupa della liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato, fino alla data indicata nel provvedimento che designa un’altra impresa.

Per individuare l’impresa competente, puoi consultare il sito di Consap. Nella pagina “Elenchi Imprese” troverai l’elenco delle imprese designate, competenti in base all’anno e alla regione in cui è avvenuto il sinistro.

L’impresa designata si occupa della liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato, fino alla data indicata nel provvedimento che designa un’altra impresa.

Per presentare una richiesta di risarcimento, segui questi passaggi:

  1. Visita il sito di Consap e accedi alla pagina dedicata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
  2. Specifica la tipologia di danno, la regione e la data del sinistro.
  3. Genera il modulo in PDF, compilalo in ogni sua parte e allega tutti i documenti richiesti.
  4. Invia il modulo completo, insieme agli allegati, sia all’impresa designata che a Consap per conoscenza.

Gli indirizzi (sede legale e P.E.C.) a cui inviare le richieste di risarcimento o chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica sono disponibili nella pagina “Elenchi Imprese” del sito Consap.

L’impresa designata si occupa della liquidazione dei danni anche per i sinistri verificatisi oltre la scadenza del periodo assegnato, fino alla data indicata nel provvedimento che designa un’altra impresa.

Puoi trovare i recapiti delle imprese designate sul sito di Consap, nella pagina “Elenchi Imprese”. Qui sono disponibili i numeri verdi dedicati e gli indirizzi (sede legale e P.E.C.) a cui inviare le richieste di risarcimento o chiedere aggiornamenti sullo stato della pratica.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non risarcisce questo tipo di danno.

In caso di caduta dalla moto a causa di una macchia d’olio sull’asfalto, la responsabilità del risarcimento è dell’ente che gestisce la manutenzione della strada.

Per sapere se il veicolo che ha causato il danno è assicurato, è necessario presentare una richiesta specifica al Centro di Informazione Italiano presso Consap tramite il portale unico:https://portale.consap.it/.

Sì, hai diritto al risarcimento. È previsto il risarcimento sia per i danni alla persona che per i danni alle cose.

Sì, hai diritto al risarcimento per le lesioni. I danni alla persona vengono risarciti integralmente. In caso di gravi lesioni con un’invalidità permanente superiore al 9%, è previsto anche un risarcimento per i danni alle cose, con l’applicazione di una franchigia di 500 euro.

Se la tua macchina è stata danneggiata da un veicolo che si è dato alla fuga, puoi chiedere il risarcimento al fondo di garanzia per le vittime della strada solo in determinate condizioni. In assenza di gravi lesioni alla persona, non è previsto alcun risarcimento per i danni alle cose. Tuttavia, se il sinistro ha causato gravi lesioni alla persona (invalidità permanente superiore al 9%), è previsto un risarcimento anche per i danni alle cose, con l’applicazione di una franchigia di 500 euro.

Il risarcimento è previsto sia per i danni alle cose sia per i danni alle persone. L’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza, data dalla quale la copertura assicurativa perde efficacia.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata compilando il relativo modulo, che può essere scaricato dalla homepage del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Ipotesi D). Il modulo compilato deve essere inviato all’Impresa competente e a Consap per conoscenza.

Il risarcimento è previsto sia per i danni alle cose sia per i danni alle persone. L’intervento del Fondo decorre dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata all’autorità di pubblica sicurezza, data in cui la copertura assicurativa perde efficacia.

Per richiedere il risarcimento, è necessario compilare e scaricare il modulo relativo, denominato “Ipotesi D”, disponibile sulla homepage del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il modulo compilato deve essere inviato all’Impresa competente e a Consap per conoscenza.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata compilando il relativo modulo, che può essere scaricato dalla homepage del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Ipotesi D). Il modulo compilato deve essere inviato all’Impresa competente e a Consap per conoscenza.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non copre questo tipo di danno. Tuttavia, è possibile presentare la richiesta di risarcimento all’ente responsabile della manutenzione della strada.

Per richiedere il risarcimento, è necessario compilare e scaricare il modulo relativo, denominato “Ipotesi D”, disponibile sulla homepage del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il modulo compilato deve essere inviato all’Impresa competente e a Consap per conoscenza.

La richiesta di risarcimento deve essere effettuata compilando il relativo modulo, che può essere scaricato dalla homepage del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (Ipotesi D). Il modulo compilato deve essere inviato all’Impresa competente e a Consap per conoscenza.

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada non copre questo tipo di danno. Per il risarcimento, è competente la regione in cui si è verificato l’incidente.

Sì, puoi chiedere il risarcimento al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Sul sito di Consap, nella pagina dedicata al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è possibile specificare la tipologia di danno, la regione e la data dell’incidente. Successivamente, puoi generare il modulo PDF da compilare in ogni sua parte. Il modulo, comprensivo di tutti gli allegati, deve essere inviato all’Impresa designata e a Consap per conoscenza.

No, il danno causato da un monopattino non rientra tra le ipotesi di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Puoi chiedere informazioni all’Impresa designata territorialmente competente. Nella pagina del sito “Elenchi Imprese” troverai i numeri verdi dedicati e gli indirizzi (sede legale e P.E.C.) a cui inviare richieste di informazioni o aggiornamenti sullo stato della pratica.

Puoi richiedere informazioni all’Impresa designata territorialmente competente. Nella pagina “Elenchi Imprese” del sito, troverai i numeri verdi dedicati e gli indirizzi (sede legale e P.E.C.) a cui rivolgerti per ottenere informazioni.

No, la Consap non interviene in alcun caso. L’istruttoria e la liquidazione dei sinistri sono di esclusiva competenza dell’Impresa designata. Per qualsiasi tipo di informazione, è necessario rivolgersi a questa Impresa.

Nella pagina “Elenchi Imprese” del sito, troverai i numeri verdi dedicati e gli indirizzi (sede legale e P.E.C.) a cui chiedere informazioni o aggiornamenti sullo stato della pratica.

  • Incidente stradale mortale;
  • Incidente stradale con feriti;
  • Incidente stradale con macrolesioni;
  • Incidente stradale veicolo non assicurato;
  • Incidente stradale veicolo pirata;
  • Incidente stradale in italia;
  • Incidente stradale veicolo scappato;
  • Incidente stradale veicolo rubato;
  • Incidente stradale veicolo in fuga;
  • Incidente stradale veicolo non Identificato.

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