Sospensione della patente: ridotta se la messa alla prova è positiva

È incostituzionale l’art.224, co. 3, Codice della Strada nella parte in cui non prevede la possibilità per il Prefetto di ridurre della metà la sospensione della patente di guida in caso di esito positivo della messa alla prova.

Nella recente pronuncia del 30.06.2022 la Corte Costituzionale sancisce, nel solco già tracciato dal Giudice delle Leggi, l’uguaglianza tra il condannato affidato al lavoro di pubblica utilità secondo il CdS e il sottoposto alla prova con sospensione processuale.

Pur nel ritenere che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la Consulta compie una ragionevole ponderazione degli effetti afflittivi delle sanzioni penale e amministrative in caso di guida in stato di ebbrezza, sia che si definiscano post condanna o si scelga l’alternativa messa alla prova.

Per questa via ci viene offerta una più chiara chiave di lettura sul confine tra sanzione penale e amministrativa in caso di sospensione della patente di guida.

Fino ad oggi infatti la prassi dei Tribunali era ondivaga, nel ritenere certa la sospensione o meno di fronte alla scelta di un rito alternativo quale la messa alla prova.

Di fatto nessuno sconto sulla sospensione spettava all’imputato quando invece ne beneficiava il condannato.

Inaccettabile conclusione, oggi rielaborata stante l’affinità dei due istituti in argomento verso i quali oggi la Sent. 163 del 2022 della Corte Costituzionale ha posto la parola fine.

Messa alla prova e lavoro di pubblica utilità conducono agli stessi esiti: metà sospensione della patente di diritto.

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