Sanzioni amministrative, per l'anno 2021 importi in calo

Sanzioni amministrative, per l'anno 2021 importi in calo

Il Decreto Ministeriale del 31 dicembre 2020, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, introduce una lieve, ma generalizzata, riduzione degli importi delle sanzioni pecuniarie amministrative conseguenti alle violazioni del Codice della Strada, a motivo dell’andamento negativo dell’indice Istat registrato nel corso del biennio antecedente, 2018-2020. L’indice cosiddetto FOI (famiglie, operai e imprese), ha registrato un andamento negativo anche a motivo dell’emergenza sanitaria in atto derivante dalla diffusione del Covid-19.

A stabilire ciò,è l’articolo 195 comma tre del Codice della Strada che – a partire dal 1993 – prevede entro il primo dicembre di ogni biennio l’adeguamento delle sanzioni amministrative pecuniarie all’inflazione accertata dall’Istat nei due anni precedenti. Adeguamento che decorre dal primo gennaio dell’anno successivo.

Solo per citare, a titolo esemplificativo, qualche esempio: è scesa da 544 a 543 euro la multa per il superamento dei limiti di velocità di oltre 40 km/h ed entro i 60 km/h (e da 847 a 845 euro se si supera la soglia di oltre 60 km/h), mentre per chi circola senza assicurazione l’ammenda è passata da 868 a 866 euro (in forma ridotta, da 607,60 a 605,50 euro). Per esempio la violazione del divieto di sosta continua a registrare una sanzione pari a 42 euro ed in generale rimangono stabili le sanzioni che non superano i 250 euro.

L’aggiornamento inoltre, non interessa le sanzioni di cui all’art. 59, comma 2-bis, C.d.S., introdotto dal D.L. 162/2019 (c.d. Milleproroghe, convertito con modificazioni dalla L. n. 8/2020). Si tratta delle sanzioni relative alla circolazione di “veicoli con caratteristiche atipiche”, ovvero di quei veicoli non rientrano tra quelli definiti dal Codice della Strada e per i quali non siano state ancora definite alcune specifiche dal ministero competente.

Invariati gli importi delle sanzioni di cui ai commi 75-bis, 75-ter, 75-quater, 75-quinquies dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020). Si tratta delle sanzioni collegate alla circolazione con monopattini elettrici con caratteristiche diverse da quelle indicate dalla legge e rispondenti alle specifiche ministeriali.

La maggior parte delle violazioni, inoltre, riguardano: l’obbligo di eseguire la revisione periodica al proprio veicolo, la guida senza patente o con patente revocata, l’eccesso di velocità, la guida senza cinture di sicurezza o l’utilizzo del cellulare alla guida.  Per quest’ultima violazione, è ancora in discussione nella competente Commissione parlamentare l’esame della proposta di legge che innalzerebbe la sanzione di chi fa uso del cellulare alla guida fino a 1.697 euro (attualmente il massimo è di 657 euro), con un’eventuale sospensione della patente già dalla prima infrazione rilevata. L’inasprimento sanzionatorio è dettato dall’alto tasso di incidentalità dovuto all’utilizzo improprio del cellulare alla guida. È stimato, infatti, che la percentuale di sinistri provocati dall’impiego di smartphone è salita negli ultimi anni di oltre il 20 per cento.

Non faranno notizia tali assestamenti, se non per il fatto che sono entrati in vigore a distanza di solo qualche ora dall’emanazione del decreto stesso: azione, senza dubbio, dovuta da parte del Ministero, ma che testimonia la circostanza secondo cui quando sussiste una volontà di migliorare, questa non incontra ostacoli di sorta. Auspichiamo che tale evento possa registrarsi con sempre più frequenza.

 


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