Pedone investito, responsabile l'automobilista anche se rispettoso della velocità

13/05/2021
Pedone investito, responsabile l'automobilista anche se rispettoso della velocità

Quando si verifica un incidente che coinvolge un automobilista ed un pedone, il primo non può dirsi esente dalla colpa, seppur nel rispetto dei limiti di velocità. Infatti, rimane sua responsabilità porre sempre attenzione al veicolo e alle condizioni della strada, al fine di tutelare gli utenti più deboli della strada.

Nel caso di specie, l’imputato accusato di omicidio colposo, in data 16.04.2011 aveva investito un uomo, fuori dalle strisce mentre effettuava una manovra di svolta a destra. L’uomo, seppur guidando ad una velocità entro il limite consentito, non è riuscito ad arrestare la marcia, mentre la vittima, proveniente da destra, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonai.
In seguito alla sentenza di condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha fatto ricorso in Cassazione sulla base di due motivazioni:

  • Con la prima viene contestato l’addebito della responsabilità penale nei suoi confronti perché confermata la mancata violazione da parte sua del limite di velocità e il mancato accertamento della violazione del segnale di arresto Il pedone inoltre stava attraversando fuori dagli spazi consentiti.
  • Con la seconda mette in evidenza come la condotta del pedone sia riconducibile al caso fortuito o alla forza maggiore, in quanto del tutto imprevedibile e ingovernabile.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. n. 16694/2021 ha però dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto la velocità del mezzo, pur nei limiti, era prossima al massimo come desunto dalle tracce lasciate, e non adeguata alle condizioni della strada.

In merito alla condotta della vittima, inoltre gli ermellini hanno decretato che la sua presenza o il comportamento non può costituire una causa eccezionale e imprevedibile.

Al contrario è il conducente del mezzo che avrebbe dovuto adeguare la velocità e tenere alta l’attenzione sulle situazioni che si sarebbero potute verosimilmente verificare.

“In tema di responsabilità colposa da sinistri stradali – scrive la Corte – (…) l’obbligo di moderare adeguatamente la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve essere in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione, tenendo altresì in conto di eventuali imprudenze altrui, perché ragionevolmente prevedibili. In tema di reati commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale, si è infatti chiarito che esso trova opportuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite di prevedibilità”.

La responsabilità del conducente non è quindi da escludere, anzi. Per quanto riguarda il comportamento del pedone invece, non può che essere considerato una concausa, ma non una colpa esclusiva.


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