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MESSA ALLA PROVA DUPLICE PER REATI UNITI DALLO STESSO SCOPO
Se per ragioni processuali o tempistiche di giustizia, due o più reati commessi nel compimento del medesimo disegno criminoso (scopo unitario della condotta illecita) vengono processati distintamente è possibile avvalersi una seconda volta della sospensione del procedimento con messa alla prova.
Così, sceglie la Corte Costituzionale con Sentenza n. 174/2022 a presidio dei diritti di difesa e di uguaglianza.
Non si è ritenuto conforme ai diritti dell’imputato precludere la messa alla prova per mera scelta del pubblico ministero che “spacchetta” in più processi, reati che per modalità e natura possono essere oggetto di unico capo di imputazione sorretto dalla continuazione ex art. 81 cpv C.P.
Il fine rieducativo della sanzione penale è per questa via valorizzato rispetto alla pena ad ogni costo, consentendo che l’errore “prolungato in un preciso arco temporale e per i medesimi fini” possa considerarsi un unico fatto reato da giudicare unitariamente e sotto i dettami della “pena più grave aumentata sino del triplo”.
Pertanto si può sostenere che oggi il Giudice delle Leggi predilige l’istituto della messa alla prova per il contributo di risocializzazione e recupero ponendo al centro del processo l’individuo come persona.