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La vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di garanzia vittime della strada, di presentare una denuncia od una querela contro ignoti. Questo è quanto ribadito dall’ordinanza n. 18097 del 31 agosto scorso, emessa dalla VI Sezione Civile della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, un uomo alla guida di un ciclomotore veniva tamponato da una vettura che si era poi data alla fuga. La vittima, che in conseguenza dell’urto era rovinata a terra riportando una serie di lesioni, era riuscita ad identificare solo marca e modello dell’auto, ma non il numero di targa. L’uomo, prima di ricorrere al giudizio degli ermellini, si era visto rigettata la domanda risarcitoria, sia dal Giudice di Pace, sia da quello di merito, che avevano motivato il diniego sul presupposto che egli non avesse sporto denuncia/querela contro ignoti.
La VI Sezione però dà ragione allo scooterista richiamando una sentenza della III Sezione, e nello specifico la n. 3019/2016: “l’accertamento da compiere non deve concernere il profilo della diligenza della vittima nel consentire l’individuazione del responsabile, ma esclusivamente la circostanza che il sinistro sia stato effettivamente provocato da un veicolo non identificato. Dunque il giudice di merito potrà “tener conto delle modalità con cui, fin dall’inizio, il sinistro è stato prospettato dalla vittima e del fatto che sia stata presentata una denuncia o una querela, ma ciò dovrà fare nell’ambito di una valutazione complessiva degli elementi raccolti e senza possibilità di stabilire alcun automatismo fra presentazione della denunzia o querela e accoglimento della pretesa, come pure fra mancata presentazione e rigetto della domanda”.
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